Nuovo intervento del Governo per arginare l'emergenza Coronavirus. Con l'approvazione del DPCM 4 marzo 2020, il Governo è intervenuto nuovamente sul D.L. n.6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per introdurre interventi applicabili su tutto il territorio nazionale.
Le misure contenute nel provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U. e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Si segnalano, in particolare, all'art.1: la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario e il differimento a data successiva al 3 aprile 2020 di ogni altra attività convegnistica o congressuale; la sospensione di manifestazioni e eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportino affollamento di persone; la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salva la facoltà per i Comuni non ricompresi nel c.d. “focolaio” di svolgere queste manifestazioni a porte chiuse; la sospensione, fino al 15 marzo, dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e Università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgere attività formative a distanza; la facoltà di autorizzare il c.d. smart working per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, anche in assenza di specifici accordi.
All'articolo 2, invece, sono contenute le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, rivolte a Enti locali, sindaci, associazioni di categoria e Pubbliche Amministrazioni. Alla lettera f) si chiarisce che nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; alla lettera g), invece, che nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative per ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra loro, di cui all'allegato 1, lettera d) inerente le misure igienico-sanitarie da adottare.
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