Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 10 ottobre, interviene su alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito della proroga del termine di versamento della maggiorazione (0,5%) del contributo addizionale NASpI, per i rinnovi dei contratti a tempo determinato e delle somministrazioni a termine, effettuati nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l’agosto 2019. I datori di lavoro possono esporre, nel flusso di competenza di settembre o di ottobre 2019, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato, per ogni singolo lavoratore, secondo le modalità operative descritte nella circolare Inps n. 121/2019. Gli esperti di Fondazione Studi, nel recente documento di approfondimento, si soffermano prima di tutto sull'ambito di applicazione del contributo addizionale.
Posta l’esemplificativa indicazione della norma richiamata all’interno della citata circolare n. 121 dell’Istituto, attraverso cui sono individuati i contratti a termine ai quali non si applica la disciplina dell’incremento del contributo addizionale. Proprio in merito all’ambito applicativo di tale contributo addizionale, l’Inps ha inoltrato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro. In attesa della risposta appare plausibile ritenere che il contributo addizionale dello 0,5%, non sia applicabile al contratto intermittente a tempo determinato.Il contratto intermittente, infatti, è fattispecie contrattuale speciale autonoma che non può essere ricondotta nel contratto a tempo determinato, rispetto al quale mantiene una completa indipendenza normativa. Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato, anche i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi. Nella seconda parte del documento, invece, Fondazione studi interviene sull'alternanza tra un rapporto di lavoro in somministrazione e un contratto a termine, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di uguali mansioni, ribadendo che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. Info dai Consulenti del lavoro.