Il datore di lavoro che richiede l’accesso alla Cassa integrazione ha l’obbligo, quando previsto dalla legge, di informare i sindacati e di partecipare all’esame congiunto, se richiesto nei termini. Null’altro. In particolare, non è obbligato a raggiungere a tutti i costi un accordo e ha diritto alla concessione della misura anche con il verbale di mancato accordo. Sono queste le conclusioni a cui perviene la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento del 6 aprile 2020 “Cassa integrazione, perché l’accordo non è obbligatorio”, confutando la scorretta interpretazione che taluni hanno voluto dare, prima ancora della circolare chiarificatrice dell’Inps n. 47/2020, degli articoli del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, in materia.
L’approfondimento illustra le leggi, la giurisprudenza, la prassi a sostegno di questa interpretazione. Ciò che rileva, dunque, non è l’approvazione dei sindacati a tutti i costi, ma che questi siano stati debitamente informati nei termini di legge e che l’esame congiunto si svolga in buona fede quando richiesto. Infine, il rapporto tra il decreto legge stesso e gli accordi regionali, alla luce della Costituzione.
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