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Martedì, 31 Marzo 2020 16:16

Inps: CIG in deroga, CIGO e assegno ordinario

Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 , emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps illustra le misure a sostegno del reddito previste dal dl n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, e l’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del già citato decreto. La circolare, in particolare, chiarisce quanto disposto dall’art. 22 del decreto “Cura Italia” relativamente alla cassa integrazione in deroga, prevedendo l'accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all'assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale "COVID 19 nazionale".

L’Istituto stabilisce che per accedere alla cassa integrazione in deroga non è necessario l’accordo sindacale ma è sufficiente un’informativa ma che l’accordo aziendale, oltre a quello “quadro” regionale, per accedere all’ammortizzatore sociale è necessario per ciascun datore di lavoro che occupi più di 5 dipendenti. In particolare, poi, per la CIGO e l'assegno ordinario non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell'evento né comunicare la data di ripresa della normale attività. Per la concessione della CIGO e l'ammissione all'assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l'assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale. La CIGO e l'assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020. Gli strumenti di cassa integrazione si possono attivare anche se preventivamente non sono state fruite le ferie. Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, l'Inps chiarisce che è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane. Invece, per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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