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Lunedì, 05 Novembre 2018 16:15

Licenziamento per inidoneità: reintegra senza repechage

Tutela reintegratoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica senza aver rispettato l'obbligo di repêchage, e cioè la possibilità di ricollocare all’interno dell’assetto organizzativo aziendale il lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche se inferiori rispetto a quelle in precedenza ascritte. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26675/2018 depositata lo scorso 22 ottobre, nella quale viene esaminato il caso di una lavoratrice licenziata per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni senza che il datore di lavoro avesse cercato soluzioni alternative al recesso.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della lavoratrice contro la decisione della Corte d’appello di Torino che, ritenendo illegittimo il licenziamento in base all' articolo 18, comma 7, dello Statuto dei lavoratori, aveva dichiarato tuttavia risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore al pagamento dell' indennità risarcitoria prevista dall' articolo 18, comma 5. Per la Suprema Corte, invece, la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro perché, ai sensi della lettera del comma 7 dell’art. 18, il giudice è tenuto ad applicare la tutela reintegratoria nell'ipotesi in cui accerti, come nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di repechage, il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

La decisione conferma peraltro quando già affermato dalla giurisprudenza della Corte, fra l’altro con la sentenza n. 10435 del 2 maggio scorso, approfondita anche nella nota giurisprudenziale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nonché la peculiare tutela della disabilità nel diritto europeo ed internazionale.

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