L’Inail, con circolare n. 24 del 3 giugno 2017, fornisce indicazioni operative riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi dei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Allo stesso modo, per effetto della stessa previsione normativa la sospensione di cui all’articolo 48, comma 14, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 si applica anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che alla data del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all’allegato 2-bis. Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Tale sospensione si applica ai versamenti correnti con scadenza dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Per usufruire della sospensione - si legge nella circolare - i soggetti operanti alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni indicati devono trasmettere via Pec alla sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (allegato n. 1). Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizioni dei codici di agevolazione che le sedi devono inserire sulle posizioni assicurative territoriali (Pat) interessate, una volta acquisita la domanda di sospensione.
Nella disposizione Inail, inoltre, le informazioni per la ripresa degli adempimenti e della riscossione per i quei soggetti che, beneficiari della sospensione, intendono effettuare i pagamenti in forma rateale (allegato n. 2) . Infine, ulteriori indicazioni anche sul durc online.
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