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Mercoledì, 03 Aprile 2024 14:00

In GU il Decreto Agevolazioni fiscali: come cambia la disciplina dei bonus edilizi

In vigore dal 30 marzo scorso le nuove norme sulla cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi e Superbonus. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo scorso è stato pubblicato, infatti, il D.L. n. 39/2024 (c.d. Decreto Agevolazioni fiscali) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter del Decreto Rilancio, nonché interventi urgenti in materia fiscale e connessi a eventi eccezionali. Il provvedimento, in particolare, prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli IACP (Istituti Case Popolari), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli Enti del Terzo Settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi alle agevolazioni previste dalla precedente disciplina fissata dall’art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 11/2023. La soppressione, però, non agisce per gli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In questo caso, l'agevolazione trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici avvenuti il 6 aprile 2009. Viene consentito, invece, l'esercizio delle citate opzioni per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame risultino presentate, tra gli altri, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, oppure siano già iniziati i lavori. Il D.L. n. 39/2024, in aggiunta, preclude la possibilità di usufruire dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese effettuate nel 2023 e per le quote residue non fruite dal 2020 al 2022. Dunque, con riferimento alle spese sostenute dal 2020 al 2023, la comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura deve essere trasmessa telematicamente alle Entrate entro il prossimo 4 aprile.

 

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