Non è necessario applicare il visto di conformità sulle eccedenze di ritenute fiscali relative all’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, qualora l’importo risulti superiore a 5.000 euro. Lo ha ribadito oggi l’esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Giuseppe Buscema, durante un’intervista al Tg dei Consulenti del Lavoro, nella quale ha fornito chiarimenti sull’obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo del credito, alla luce di quanto già affermato l’8 febbraio scorso a Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità. Con la risoluzione n. 68/2023, l’Agenzia delle Entrate aveva già illustrato alcune indicazioni sulle modalità di utilizzo del “credito eccedente” dell’imposta sostitutiva, facendo riferimento alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/1997, provvedimento che regola le compensazioni verticali o interne. Secondo l’esperto, la compensazione sia dei crediti derivanti dalle eccedenze sia delle ritenute fiscali tramite modello F24 non fa venir meno “la natura interna delle stesse compensazioni”. Pertanto, “non sussiste un problema di applicazione delle regole generali, comprese quelle relative all’apposizione del visto di conformità”. Sempre durante l'intervista, Buscema ha dichiarato che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato una richiesta di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria “sulle modalità di utilizzo del codice tributo per esporre il credito nelle compensazioni interne o verticali” e ha annunciato che domani sarà pubblicato un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema.
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