Il termine di iscrizione (30.01.2024) nel Libro Unico del Lavoro (LUL) per le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche intrattenute nel 2023, originariamente indicato “in trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2021, è stato differito a data da destinarsi. Lo ha reso noto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 30 gennaio scorso. Nel ricordare quanto disposto dal citato art. 28, ossia che “l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche”, l’INL ha specificato che il Legislatore aveva previsto l’adozione di un apposito D.P.C.M. regolatorio della materia, ancora in via di emanazione. Ciò al fine di assicurare l’efficacia della disciplina prevista dalla normativa in questione. L’assenza del D.P.C.M. – si legge nel documento di prassi – non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei co.co.co. all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008. Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, l’Ispettorato ha rinviato alla disciplina che sarà dettata proprio dal decreto previsto dall’art. 28, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 anche per l’individuazione dei termini che andranno rispettati, in sede di prima applicazione, ai fini delle registrazioni nel LUL.
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