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Giovedì, 25 Gennaio 2024 14:10

In GU il decreto che regolamenta i PUC rivolti a beneficiari AdI e SFL

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024, il Decreto ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023, con il quale vengono approvate le modalità e i termini di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), previsti dall’art. 6 del D.L. n.48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (AdI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Tra le disposizioni più rilevanti del provvedimento, composto da 5 articoli, quelle in merito alle forme e caratteristiche dei PUC, contenute nell’art. 2. In particolare, il comma 1 dispone che “la mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l’impegno sia previsto nel Patto di Inclusione Sociale ovvero nel Patto di Servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell’art. 8, comma 6, lettera c) del D.L. n. 48/2023”, mentre la partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all’AdI, “i quali possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali e sociali”. Per il soggetto obbligato - si legge nel decreto in esame - i PUC richiedono un impegno compatibile con le altre attività svolte dallo stesso e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento (comma 3). Inoltre, si specifica che lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. In merito al Supporto alla Formazione e al Lavoro, la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione ai sensi dell’art. 12, comma 7 del Decreto Lavoro (comma 4). Non sono oggetto dei PUC, invece, le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune o dall’Ente (comma 6). L’art. 3 contiene disposizioni sulle modalità attuative; in particolare, i beneficiari di AdI e SFL possono accedere a tutte le informazioni e le proposte sui PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze attraverso la piattaforma loro dedicata, vale a dire il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il soggetto titolare del PUC deve istituire per ogni progetto un apposito registro che può essere cartaceo o elettronico in cui devono essere indicati tutti i dati relativi alla struttura del progetto e le presenze giornaliere delle persone coinvolte. Nell’articolo successivo, riportati gli obblighi in materia di salute e sicurezza. Per i beneficiari dell’AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso l’Inail, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le previsioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (comma 1). Invece, per i beneficiari dell’ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017. 

 

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