Rilasciate dall’Inps le istruzioni operative sul regime contributivo per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, che hanno assunto apprendisti di primo livello a partire dal 1° gennaio 2023, e assumeranno fino a fine anno, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015. Nel messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, inoltre, l’Istituto ha fornito le indicazioni utili alla compilazione dei flussi UniEmens. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove relativa al finanziamento delle gestioni previdenziali interessate è fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006. Tuttavia, l’Inps ha chiarito che per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori sopra citati l’aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, seguendo i criteri elencati dal menzionato decreto legislativo; mentre è ridotta al 5% a partire dal 25° mese, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2015. Si precisa, inoltre, che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 (pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Per quanto attiene alle ulteriori condizioni in capo al datore per l’applicazione dei benefici contributivi in argomento, l’Istituto ha rinviato alle precisazioni del paragrafo 3 della circolare n. 70/2022; con riferimento, invece, agli obblighi contributivi previsti in materia di ammortizzatori sociali, le cui tutele sono state estese dalla legge di Bilancio 2022 anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, le istruzioni da seguire sono elencate nella circolare Inps n. 76/2022. Per l’esposizione nei flussi UniEmens dei dati relativi agli apprendisti assunti sempre a partire dal 1° gennaio 2023, i datori dovranno usare i codici TipoContribuzione Y1, Y2, N1, N2, J9 e K9, relativi al diverso carico contributivo afferente ai lavoratori. In conclusione, l’Istituto ha sottolineato che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione nel flusso UniEmens del codice Tipo Lavoratore “PA”, avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, oppure “M0” (zero), avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo”.
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