Con il messaggio n. 2951/2023 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’assegno per congedo matrimoniale a cui hanno diritto i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. A favore di questi lavoratori – ricorda l’Istituto – è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a sette giorni di retribuzione. Tale prestazione, concessa in caso di matrimonio o concordatario o unione civile, non è cumulabile con altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni. Per accedere all’assegno è necessario che il rapporto di lavoro sia attivo da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla legge e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra indicati. Salvo casi eccezionali, la domanda deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni. La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici già in uso: L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale” e L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”. Hanno invece diritto alla prestazione a pagamento diretto i predetti lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati. In caso di pagamento diretto – si legge nel messaggio – la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso il servizio di cui al messaggio n. 2147/2022.
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