Le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, istituite presso i Consigli Provinciali dell’Ordine, essendo ricomprese nella platea degli organismi predisposti all’invio dell’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003),sono legittimati alla ricezione eallo svolgimento delle attività connesse allaprotocollazionee al depositodello stesso accordonel rispetto delle competenze territoriali proprie delle singole Commissioni. Lo comunica il Consiglio Nazionale dell’Ordine, con una nota diffusa il 17 marzo scorso ai Consigli Provinciali, nella quale precisa di aver avviato un’interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di approfondire tutti gli aspetti legati ad eventuali altre attività o adempimenti che le Commissioni sono tenute omeno ad esperire, le cui risultanze verranno divulgate con successiva comunicazione. In particolare, nella nota si ricordano le disposizioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 149/2022, che stabilisce che nelle controversie di lavoro le parti possano ricorrere alla negoziazione assistita facendosi assistere da almeno un avvocato e anche da un Consulente del Lavoro, e si sottolinea che l'accordo raggiunto al termine della negoziazione sia trasmesso - entro 10 giorni - da una delle parti alle Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato.
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