Con il messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens relativi all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021). Ai fini del conguaglio degli ANF, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 148/2015, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro indicheranno nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale già in uso “L023” da utilizzare sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022). Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inseriranno, invece, il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. Sarà inoltre richiesto di indicare l’AnnoMese di riferimento e l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione. In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività. In caso di assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà per i periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).
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