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Martedì, 01 Marzo 2022 10:04

Obbligo assicurativo lavoratori dello spettacolo

Con la circolare Inail n. 11 del 24 febbraio 2022 arrivano le indicazioni operative per l'ampliamento della tutela assicurativa verso i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo disposta all'articolo 66, comma 4, del D.L. n. 73/2021. Il documento di prassi arriva a valle della pubblicazione, lo scorso 16 febbraio, del decreto 22 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con quello della Cultura, con cui si stabiliscono le modalità di attuazione dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo a partire dal 1° gennaio 2022. Tra i tutelati rientrano i lavoratori a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo, le maestranze dello spettacolo, teatrali, cinematografiche o di imprese audiovisive, oltre ai lavoratori impegnati in attività di insegnamento, formazione e promozione: committenti e imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera sono tenuti al versamento del premio assicurativo. In caso di soggetti non titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono, alla data del 1° gennaio 2022, di lavoratori autonomi dello spettacolo, la denuncia di iscrizione deve essere effettuata entro il 18 marzo attraverso l’apposito servizio online. La circolare, infine, fornisce indicazioni sull’esenzione dall’obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, sugli infortuni in itinere e sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei premi.

 

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