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Lunedì, 17 Maggio 2021 14:00

Ok a rinnovo o proroga contratti a termine in CIG emergenziale

Possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021, ovvero all’entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni). A precisarlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 762 del 12 maggio 2021 rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute e dopo aver acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si è espresso a sua volta sul tema con la nota n. 4116 dell’11 maggio scorso.
L’articolo 19 bis del D.L n. 18/2020 – spiega l’INL - dispone che, vista l’emergenza epidemiologica in corso, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del medesimo decreto, “nei termini ivi indicati”, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Ne deriva che la violazione delle disposizioni ordinarie non comporterà l’ effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il predetto articolo – chiarisce l’ispettorato - è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione, fra cui l’art. 8 del Decreto Sostegni. Dunque, in considerazione del richiamo alla normativa originaria di cui al D.L. n. 18/2020 da parte delle norme successive, l’inciso "nei termini ivi indicati” contenuto nell’articolo 19 bis deve essere inteso in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall’art. 8 del D.L. n. 41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

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