Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 22-03-2021 il decreto legge n. 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”, in vigore dal 23 marzo 2021. Il primo pacchetto del Governo Draghi con aiuti alle imprese, ai lavoratori, ma anche sostegni in ambito di sicurezza e salute, per i quali è previsto uno stanziamento di 32 miliardi di euro, si snoda su cinque ambiti di intervento. Tra le disposizioni di maggiore interesse, l'articolo 1 del decreto introduce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario purché con redditi non superiori a 10 milioni di euro e con un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile e dei corrispettivi 2020 sul 2019, applicando una percentuale a seconda dell’entità dei ricavi e compensi percepiti. Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi. Le domande per il riconoscimento del contributo dovranno essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate con modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Aumentato da 1 a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Sul fronte fiscale disposta la proroga al 30 aprile della sospensione relativa all’attività dell’agente della riscossione (art.4) e viene prevista la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 per chi abbia percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Più tempo a disposizione per le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020, che potranno essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate entro il 30 novembre 2021. Introdotto, inoltre, un sistema di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo 2017 e 2018 (art. 5).
Per le operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 rinviato il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Sul fronte lavoro, in materia di ammortizzatori sociali, l'art. 8 estende la possibilità di richiedere: fino a 13 settimane, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza il versamento del contributo addizionale; fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Si rinnova anche la CISOA con altri 120 giorni fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici, ma con una novità legata alla differenziazione dell’arco temporale della operatività del divieto (art. 8): fino al 30 giugno per tutti e indipendentemente dal numero di dipendenti; dal 1° luglio al 31 ottobre permane solo per le piccole aziende e imprese del terziario che utilizzano le nuove 28 settimane di Cig Covid-19 e per il settore agricolo (CISOA). E ancora, all’art. 10 viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali e nuovi contributi variabili da 1.200 a 3.600 euro per i lavoratori sportivi. Tra le misure di contrasto alla povertà: rifinanziato il fondo per il Reddito di Cittadinanza, così come il fondo per il Reddito di emergenza, per la corresponsione delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Inoltre, l’art. 15 estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 del decreto Cura Italia mentre all’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità NASpI è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Altra novità fruibile fino a fine anno, la possibilità di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali. Infine, all’art. 37 si segnala l’istituzione di un fondo pari a 200 milioni di euro per il sostegno alle grandi imprese.
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