L’Inail, con la nota operativa del 25 febbraio 2021, risponde ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 - disposta dall'articolo 1, commi 36 e 37 della Legge n. 178/2020 - in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. L’Istituto chiarisce i requisiti e criteri di spettanza della misura di favore introdotta per il protrarsi delle restrizioni, che si sono rese necessarie per gestire l’emergenza Covid-19.
La nota ricorda che la Legge n. 178/2020 ha individuato i requisiti per accedere alla sospensione, ovvero: essere una federazione sportiva nazionale, un ente di promozione sportiva o una associazione o società sportiva professionistica e dilettantistica; avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Qualora la società sportiva abbia i requisiti soggettivi, ma non operi nell’ambito di competizioni sportive di interesse nazionale riconosciute dal CONI o dal CIP non potrà beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Diverso il caso delle polisportive associate a diverse federazioni nazionali, che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, e delle società sportive professionistiche militanti nel campionato di serie "A" che potranno comunque usufruire delle sospensioni.
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