INPS
Congedo straordinario per genitori con figli in DAD o disabilità grave
L'INPS, con messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, rende noto l'avvio della procedura per la compilazione delle domande di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali.
La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
Gestione separata: le aliquote per il 2021
Con la circolare n. 12 INPS 5 febbraio 2021, l’INPS comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.
La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.
INAIL
Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati
Nella circolare n. 5 del 4 febbraio 2021, l'INAIL ribadisce che sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche, che, in base alla legislazione vigente, non risultassero essere a carico del Servizio sanitario nazionale. da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici Inail per il recupero dell’integrità psico–fisica in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.
Destinatari della prestazione sono tutti gli assistiti (compresi i dipendenti delle amministrazioni statali e i marittimi) che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado.La circolare, inoltre, indica i presupposti per il rimborso, definisce le modalità operative in caso di rettifica degli errori e descrive il flusso procedurale da seguire per l’istruttoria.
Non operatività dell’assicurazione in assenza di persone tutelate
L’Inail con nota 1184 del 1 febbraio 2021,chiarisce che il rapporto assicurativo infortunistico, si costituisce automaticamente al verificarsi del presupposto di legge. Di conseguenza, in assenza di persone esposte al rischio di infortunarsi sul lavoro, il rapporto assicurativo cessa automaticamente. Da quanto sopra deriva che:
1. in presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato rischio o per una determinata PAT, le sedi devono immediatamente cessare il rischio o la PAT, con conseguente eliminazione anche di eventuali quote esenti, in quanto trattasi di rapporto assicurativo inesistente;
2. sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in caso di licenziamento illegittimo, non sono dovuti i premi assicurativi, ma solo i contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell’Inps.
3.I premi assicurativi ordinari non sono del pari dovuti in caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per i lavoratori a cui è stata sospesa l'attività lavorativa: anche in questo caso, viene a mancare l’esposizione a rischio e quindi il presupposto dell’assicurazione.
Sono invece dovuti, anche in presenza di CIGO e CIGS, i premi speciali unitari ex articolo 42 del DPR 1124/1965 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con la polizza speciale facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori e quelli per i pescatori autonomi associati alle cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne. Ciò in quanto i suddetti premi, rispettivamente trimestrali (facchini) e mensili (pescatori), sono dovuti in misura fissa, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio.
L'INAIL, con nota del 1 febbraio 2021, avvisa che dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online.
L’Inail, con avviso del 2 febbraio 2021, rende noto che dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi on line (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori: rider, beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc), lavoratore agile, studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Accordo post Brexit tra Ue e Uk
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021, fornisce chiarimenti, a seguito dell’uscita del Regno Unito dall'Unione europea, sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi Iva da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d’imposta in Italia, sulla base dell’analisi del Protocollo sulla cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca, allegato all'accordo stipulato il 24 dicembre 2020 dall’Unione europea e Regno Unito, entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio e volto a disciplinare i rapporti dei due sistemi economici nel “dopo Brexit”. In particolare, il Protocollo si considera sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni vigenti nella Ue e soddisfa i requisiti che consentono ai soggetti residenti o stabiliti nel Regno Unito, che dal 1° gennaio 2021 sono considerati soggetti extra-Ue, di avvalersi dell'istituto della identificazione diretta ai fini Iva, anziché dover nominare un loro rappresentante fiscale per poter operare ai fini Iva in Italia.
Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua
L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 8 del 2 febbraio 2021 ha chiarito che si applica l’aliquota Iva al 22% per il servizio di trasporto comprensivo di altre prestazioni aventi finalità turistiche ricreative, come ad esempio la pesca, l’eventuale somministrazione del pasto o il noleggio di barche per escursioni. Si tratta infatti di una “prestazione unica generica” inscindibile rispetto al mero trasporto, alla quale si applica l’Iva ordinaria.
Imposta di bollo sulle e-fatture al via un nuovo servizio
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 4 febbraio 2021 che da il via libera alla procedura informatica disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente a chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola. Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, o l’intermediario delegato, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Risposta n. 66 del 1 febbraio 2021 – bonus vacanze
Se il bonusvacanze è stato indebitamente fruito, lo si può restituire, senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi campi del modello prescelto.
L’errore dovuto ad una non corretta compilazione del modello Isee da parte del contribuente può essere sanato, restituendo l’importo fruito indebitamente tramite la dichiarazione dei redditi.
Risposta n. 70 del 2 febbraio 2021 – superbonus ed imprese
I soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano tra i beneficiari del Superbonus, di conseguenza una società non potrà fruire della detrazione pari al 110% sul complesso immobiliare situato in zona sismica, comprato, demolito, ricostruito e destinato alla vendita, ma solo delle agevolazioni previste per l’acquisto degli immobili antisismici nella misura del 75% o dell’85%.
Risposta n. 74 del 2 febbraio 2021-Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale
Anche se la trasformazione della società di persone in società di capitali sia dettata solo dall'intenzione di beneficiare del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, previsto dall’articolo 26del Dl “Rilancio”, l’assunzione della nuova veste giuridica non fa venir meno l'obiettivo dichiarato del legislatore di incentivare la capitalizzazione delle imprese: quindi, non è preclusa la fruizione del beneficio fiscale alla società che assume una delle forme giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione, da porre in essere prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni.
Risposta n. 76 del 2 febbraio 2021 – trasferibilità dell'ecobonus
La società che vende a un’altra ditta materiali per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica può acquisirne tutto il credito d’imposta che quella ha ricevuto dai condomini a parziale pagamento delle fatture. Potrà sfruttarlo soltanto in compensazione, essendo esclusa ogni altra forma di utilizzo o richiesta di rimborso. La sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il bonusè acquisito.
Risposta n. 77 del 2 febbraio 2021 – trasferibilità dell'ecobonus
L’impegno a cedere entro un anno dall’atto la prima casa “agevolata”, assunto in sede di acquisto di un’altra abitazione, non si considera disatteso se, donato il primo immobile, il medesimo atto di donazione è successivamente oggetto di risoluzione: la pattuizione con cui il bene retrocede in capo all’originario proprietario configura un nuovo atto di donazione. In tale ipotesi, non c’è decadenza dalle agevolazioni fruite.
Risposta n. 80 del 3 febbraio 2021 – Acquisto case antisismiche
Affinché l'acquirente, persona fisica, di un’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septiesdel Dl n. 63/2013 ("sismabonusacquisti" nella versione Superbonus 110%), l'atto di acquisto, relativo all’edificio demolito e ricostruito per ridurne i rischi sismici, deve essere stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione, ossia entro il 30 giugno 2022.
Risposta n. 83 del 3 febbraio 2021 – Cooperativa mista no al superbonus
Una cooperativa “mista” che ha realizzato cioè due complessi immobiliari, in zone diverse di Roma, divisi ciascuno in palazzine con scale separate, con circa 50 unità immobiliari ciascuna, mantenendo la proprietà delle parti comuni e dei locali commerciali, dopo aver assegnato gli alloggi ai soci, non potrà fruire del Superbonussugli interventi di ristrutturazione dello stabile, non essendo le strutture oggetto dei lavori costituite in condominio, secondo la disciplina del codice civile.
Risposta n. 84 del 3 febbraio 2021 – Cooperativa mista no al superbonus
Alle somme erogate dall’ente territoriale ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 1° febbraio 2020 è applicabile la disposizione contenuta nel decreto “Ristori”, secondo cui non concorrono a tassazione i contributi di qualsiasi natura concessi, in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19, da chiunque e a prescindere dalle modalità di fruizione, agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.
Risposta n. 85 del 4 febbraio 2021 – attività di formazione - esenzione ai fini IVA
La società che svolge attività di formazione e aggiornamento professionale e applica l’esenzione Iva alle prestazioni effettuate nei confronti dei partecipanti ai corsi, in virtù della sua iscrizione all’albo della Regione dove opera, non può estendere il regime agevolativo alle attività formative svolte al di fuori di tale ambito territoriale, mancando il riconoscimento specifico dell’altra Regione competente.