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Mercoledì, 29 Luglio 2020 10:00

Contratti a termine e proroga obbligatoria: FAQ del Ministero

Il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, così come prevede l'art. 93 comma 1-bis, della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio. La previsione si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti ridotta per circostanze non imputabili al lavoratore. A precisarlo, fornendo anche qualche esempio di tipologia contrattuale che ricade nella proroga, è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nuova FAQ pubblicata nell'apposita sezione sul sito istituzionale. Nel "periodo di sospensione" dell'attività lavorativa - si legge - vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale per Covid-19, sia l'inattività del lavoratore dovuta alle misure adottate per l'emergenza epidemiologica, come la fruizione delle ferie. Pertanto, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza prevista, è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine iniziale per un periodo equivalente a quello di sospensione dell'attività lavorativa.

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