Con la circolare n. 75 del 22 giugno 2020, l'Inps fornisce le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI, ai sensi dell'art. 1, commi 251 e 253, della L. n. 145/2018, come modificati dall’art. 87 del D.L. n. 34/2020. Ai lavoratori subordinati - si legge - che abbiano cessato la cassa integrazione guadagni in deroga dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, è concessa da parte di Regioni e Province autonome, per un massimo di dodici mesi ed entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di CIGD, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. L'indennità è concessa previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Inps. Ricevuta la valutazione positiva dell'Istituto, a mezzo Pec, Regioni e Province autonome procederanno all'emanazione del decreto di concessione, che comprende l'elenco dei beneficiari, la durata del trattamento e il periodo concesso, e la cui trasmissione avverrà esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”. La circolare ricorda, infine, che il pagamento dell'indennità è subordinato alla presentazione da parte del soggetto interessato di un'apposita domanda online di mobilità in deroga e fornisce indicazioni sui casi di cumulabilità e compatibilità e sulle relative istruzioni contabili.
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