Pubblicata la circolare Inail n. 15 del 30 aprile scorso con le indicazioni per l'applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per l'anno 2020. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia lo scorso 7 febbraio, fissa in misura pari al 15,29% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno in corso, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013, rideterminando gli Indici di gravità medi (IGM) per il triennio 2020-2022. Con la circolare, l'Istituto chiarisce che la riduzione del 15,29% si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del D.p.r. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps. I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano avviato l’attività da oltre o non oltre un biennio: qualora l’attività abbia avuto inizio prima del 3 gennaio 2018, i beneficiari sono individuati attraverso il criterio del confronto tra l’Indice di gravità medio (IGM) e l’Indice di gravità aziendale (IGA). La riduzione - si legge - continuerà ad essere applicata per l’anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che nel corso del suddetto biennio di attività hanno già presentato per via telematica la domanda.
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