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Mercoledì, 22 Aprile 2020 09:07

TFR e crediti di lavoro: istruzioni sulla domanda telematica

Con il messaggio n. 1627 del 15 aprile 2020, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti sulla documentazione da allegare alla domanda telematica per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 e agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992. Ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia - precisa l’Istituto - la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore. Nella domanda è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Pertanto, se il cessionario è già stato ammesso allo stato passivo non deve essere allegato il modulo “SR131”. Tale modulo è invece necessario nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante. E’ inoltre prorogata la liquidazione delle prestazioni fino alla data di cessazione dell’attuale stato di emergenza sanitaria. Da ultimo, l'Inps ricorda che le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità) rientrano fra quelle previdenziali erogate dall’Inps i cui termini di decadenza e di prescrizione sono sospesi di diritto dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, secondo le disposizioni del decreto Cura Italia.

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