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Lunedì, 10 Settembre 2018 15:23

Conciliazione vita-lavoro: sgravi per contratti aziendali

Datori di lavoro e intermediari autorizzati hanno tempo fino al 15 settembre 2018 per presentare la domanda telematica di fruizione dello sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Nella circolare n.91 dell'Inps sono state rese note le modalità operative di accesso e fruizione dell'incentivo per l'anno 2018.

Tali misure devono essere migliorative rispetto alle previsioni di legge, del CCNL di riferimento o di precedenti contratti aziendali riconosciuti dal decreto interministeriale 12 settembre 2017, che disciplina il beneficio. In questa fase, relativa all’accesso alle risorse stanziate per l’anno 2018, il contratto collettivo aziendale deve essere sottoscritto e depositato dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018. La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata telematicamente, avvalendosi del modulo di istanza on line “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.E’possibile indicare, all'atto del deposito on line, la finalità di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Tuttavia, i datori che avessero provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato, non devono effettuare un nuovo deposito per fruire dello sgravio, ove il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale. L’ammissione avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze ed è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc. A tal fine, il datore di lavoro potrà avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione -DPA. 

Ciascun datore può presentare la domanda per una sola delle posizioni contributive attive presso l’Istituto. La posizione per cui viene presentata la domanda è quella che può fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo.

Lo sgravio sarà concesso una sola volta per ciascun datore nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Pertanto non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.