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Lunedì, 01 Ottobre 2018 10:57

Sgravio contributivo contratti di solidarietà

L'Inps, con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, fornisce istruzioni operative per la fruizione degli sgravi contributivi, a valere sulle risorse stanziate per il 2017, da parte delle imprese che, al 30 novembre 2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della Legge n. 863/84 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco del 2016.

Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, l'Istituto precisa che lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento, ed è riconosciuto per tutta la durata del contratto di solidarietà ma per un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile. Nella circolare vengono poi illustrati nel dettaglio l'iter istruttorio e le modalità di calcolo dello sgravio, nonché gli adempimenti delle strutture territoriali. Ulteriori paragrafi sono dedicati alle modalità di compilazione del flusso Uniemens, da effettuare entro il 16° giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, e alle istruzioni contabili.

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