Contratti a termine con regole più rigide, dopo un periodo transitorio che va fino al 31 ottobre 2018.
Con la circolare n.16/2018 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro completa l’analisi sul "decreto dignità", convertito con modificazioni in Legge n. 96/18, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». In continuità con quanto illustrato nelle circolari n. 14 e n.15 del 2018, in questo documento si evidenziano gli effetti della nuova normativa e si propongono interpretazioni applicative su tutti gli istituti giuridici interessati, per dare agli operatori del diritto del lavoro un valido strumento di analisi giuridica da utilizzare per la risoluzione di casi concreti. Gli esperti di Fondazione Studi sottolineano come la Legge di conversione, pur apportando diffuse e significative modifiche alle disposizioni, non ha mutato in maniera rilevante l'impianto normativo. Le correzioni sulla somministrazione, l'introduzione del regime transitorio e le modifiche degli importi in caso di licenziamento, ad esempio, restituiscono una certa organicità all'intervento, ma sostanzialmente confermano le perplessità già espresse all'indomani dell'entrata in vigore del DL n. 87/2018.
Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto 2018. Ecco le principali novità legate al mercato del lavoro: il contratto a termine può proseguire oltre i 12 mesi solo in presenza di causali entro il tetto complessivo di 24 mesi. Per ogni rinnovo scatta l’aumento dello 0,5%, le proroghe scendono a 5 a 4. Viene introdotto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018 per applicare la nuova disciplina a proroghe e rinnovi di contratti esistenti al 14 luglio 2018. Le nuove regole sono già in vigore per i contratti stipulati per la prima volta dal 14 luglio 2018. Per la somministrazione valgono le medesime regole dei contratti a termine: dopo 12 mesi scattano le causali (per l’utilizzatore), aumento dello 0,5% per ogni rinnovo, nessuno “stop and go” tra due contratti. Dal 12.08.2018 i contratti di somministrazione a tempo determinato (cumulativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per i quali vige comunque il limite massimo del 20%) non potranno superare complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.