Come retribuire le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario normale? Il limite massimo fissato dalla legge per quanto riguarda lo svolgimento di lavoro nell’arco di una settimana è pari a 48 ore, comprensive sia delle ore ordinarie, sia di quelle straordinarie. È importante sottolineare che tale limite fa riferimento alla durata media dell’orario di lavoro settimanale, il cui calcolo è effettuato su un periodo non superiore ai 4 mesi.
I contratti collettivi (cc) possono integrare la normativa in due modi: da una parte hanno facoltà di modificare, migliorandolo, il limite massimo di lavoro settimanale, riducendolo, dall’altra possono stabilire che la durata massima così come individuata dalla legge, o dal medesimo cc sia calcolata come media su un periodo fino ai 6 mesi, o sino a 12 mesi in caso di ragioni obbiettive, tecniche, o inerenti all’organizzazione del lavoro.
Risulta interessante la precisazione fatta dal Legislatore sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, che è stata successivamente esplicitata nella limitazione a 250 ore annue massime (modificabili dal cc applicato).
Il lavoro straordinario è retribuito in aggiunta alla retribuzione del mese riconosciuta per lo svolgimento delle ore di lavoro stabilite dal contratto individuale di lavoro.
I cc possono stabilire, a fronte di ore di lavoro straordinarie, la possibilità di riconoscere al lavoratore riposi compensativi oppure, o in aggiunta, il pagamento dell’ora di lavoro con maggiorazioni retributive. Queste ultime normalmente sono stabilite in percentuale sulla retribuzione oraria individuale e rappresentano il modo più utilizzato per riconoscere al dipendente il corrispettivo del suo impegno lavorativo ulteriore rispetto a quello normale.
Ogni cc stabilisce le percentuali di ogni maggiorazione che variano in base al giorno o al momento della giornata in cui il lavoro straordinario viene svolto. Le maggiorazioni normalmente più elevate riguardano gli straordinari svolti in giorni festivi, o in fasce notturne.
Gli importi lordi riconosciuti al dipendente per gli straordinari, sono imponibili previdenziali e fiscali.
Tali importi non sono, di prassi, conteggiati ai fini del Trattamento di fine rapporto (Tfr), avendo natura occasionale. Qualora il criterio dell’occasionalità venisse a mancare, tuttavia, i medesimi avrebbero titolo per essere aggiunti alla retribuzione di riferimento per il calcolo di tali accantonamenti. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.