Con la risoluzione n. 15/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, la legge n. 197/2022 ha previsto per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e per i soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Con riferimento, invece, al contributo straordinario per il 2022 la legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche in merito alle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato stabilendo che, se l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui l’ammontare del contributo risulti, invece, minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato puòcompensato ai sensi dell’articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo per il contributo straordinario contro il caro bollette 2022 è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nei casi in cui tale ammontare risulta minore, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
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