Lunedì, 25 Maggio 2020 15:24

Cambio appalto e cassa integrazione Covid-19

Come noto, l’articolo 19 del c.d. Decreto “Cura Italia” ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario. In merito a tale fattispecie, l’Inps, con la circolare n. 47/2020, ha precisato che ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del Decreto legge in esame, le norme del medesimo articolo si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Sul tema, peraltro, si precisa che l’art. 41 del successivo Decreto legge n. 23/2020, c.d. decreto "Liquidità", ha esteso gli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19-22 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, l’Istituto previdenziale ha precisato, nella sopracitata circolare n. 47, che si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. (Simone Cagliano)