Lunedì, 24 Febbraio 2020 11:35

Estinzione del rapporto di lavoro, le cause

Il rapporto di lavoro in Italia è regolato da una pluralità di norme che individuano il perimetro entro il quale nasce, si sviluppa e si conclude il rapporto che lega il prestatore di lavoro ed il datore di lavoro. In merito all’estinzione del rapporto, con particolare riguardo agli obblighi ed agli adempimenti che le parti hanno tra di loro e nei confronti di Enti terzi, i Consulenti del lavoro ricordano quali sono le cause di estinzione del rapporto di lavoro previste dall’ordinamento italiano: licenziamento e dimissioni; risoluzione consensuale; scadenza del termine nel rapporto di lavoro a tempo determinato; risoluzione per causa di forza maggiore.

Per i primi due motivi (licenziamento e dimissioni) si tratta di recesso unilaterale di una delle due parti. Il licenziamento si concretizza quando l’interruzione del rapporto di lavoro avviene per scelta del datore di lavoro, le dimissioni quando è il lavoratore a scegliere di interrompere il rapporto. Quando sono entrambe le parti, congiuntamente, a decidere di non voler proseguire il rapporto di lavoro si parla di risoluzione consensuale.Nel caso del contratto di lavoro a tempo determinato, invece, l’estinzione si concorda preventivamente all’atto dell’assunzione (salvo proroghe o rinnovi) ed avviene automaticamente allo scadere del termine fissato.

L’ultima fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro è quella dovuta per risoluzione per causa di forza maggiore. Questo punto si apre a diverse considerazioni, soprattutto alla luce della giurisprudenza che, nel tempo, si è orientata rispetto a diverse fattispecie: dall’autonoma ipotesi di risoluzione del rapporto (come nel caso del decesso del lavoratore), a quelle proprie dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (es. la sopravvenuta impossibilità fisica del lavoratore di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, o la cessazione dell'attività aziendale per scelta dell'imprenditore).

Per quanto attiene ai licenziamenti individuali, le normative di riferimento sono 2. La Legge n.604/66 ha fissato il principio per il quale è da considerarsi illegittimo il licenziamento privo di giusta causa, o giustificato motivo oggettivo o soggettivo. La Legge n.300/70 ha previsto che il licenziamento basato su motivazioni illegittime dovesse dar luogo al pagamento di un indennizzo economico e alla reintegrazione nel posto di lavoro, con il versamento di retribuzioni e contributi previdenziali non percepiti dal lavoratore. Info dai Consulenti del lavoro.