Nullo il licenziamento individuale applicato senza aver messo in atto la procedura per il licenziamento collettivo previsto dalla legge 223/1991, anche dopo aver formalizzato più di quattro recessi nell'arco di 120 giorni. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano con la sentenza del 27 giugno 2016, riportata sulle pagine Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore.
Il giudice, nel predisporre la reintegra della lavortarice in azienda, ha rilevato che le procedure di licenziamento individuale avviate contro la dipendente si basavano tutte sullo stesso presupposto ovvero la chiusura del punto vendita anche se la società faceva riferimento a circostanze nuove e puntava sul fatto che il recesso era stato intimato oltre il termine previsto.
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