Il licenziamento giustificato da motivazioni sindacali è radicalmente nullo e non idoneo a determinare la fine del rapporto di lavoro e il permanere di tutte le obbligazioni, incluse quelle contributive a carico del datore di lavoro.
A stabilirlo la sentenza n.4899 del 27 febbraio 2017 della Corte di Cassazione che ha evidenziato che in tali circostanze l’Inps è legittimato a richiedere il versamento dei contributi anche in relazione al periodo eventualmente non lavorato da parte dei lavoratori, né ad essi retribuito.La Corte di Cassazione si è espressa in merito al licenziamento di tre lavoratori ai quali non sono stati poi versati i contributi per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale e quello precedente al reintegro. Le motivazioni della Suprema Corte sono state approfondite nell’articolo di oggi a pagina 39 de Il Sole 24 Ore, disponibile per tutti i Consulenti del Lavoro iscritti al portale della Fondazione UniversoLavoro accedendo al servizio nazionale di rassegna stampa quotidiano a loro riservato.
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