L’incentivo per le assunzioni dei giovani trova le istruzioni INPS. Il modulo telematico per l’istanza sarà reso disponibile tra 15 giorni.
Al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, è stato emanato il decreto direttoriale n. 394/16, rettificato dal decreto direttoriale n. 454/16, l’INPS interviene con la circolare n. 40/17 sulla nuova agevolazione che riguarda le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Soggetti interessati e requisiti
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”).
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione - in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante.
Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:
- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo è subordinato:
- alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
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- all’adempimento degli obblighi contributivi;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
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L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
L’incentivo può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Procedimento per l’istanza
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l’aliquota contributiva datoriale.
Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n.40/17.
L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Tabelle di sintesi per sgravi assunzioni dal 2017
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