800 euro per la nascita o l'adozione di un minore: è il premio alla nascita riconosciuto dalla legge di bilancio a partire dal 1° gennaio 2017. L'Inps con circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, ha fornito le istruzioni in merito alla disciplina di dettaglio della nuova misura.
La circolare sottolinea che il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti: residenza italiana, cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane); per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE. Tale premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su richiesta della futura madre.
Nella circolare l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini per la presentazione della domanda che dovrà essere presentata dalla madre dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e andrà corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del SSN, attestante la data presunta del parto. In caso di adozione/o affidamento preadottivo occorre, invece, allegare alla domanda il provvedimento giudiziario o indicare gli elementi che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
Ulteriori informazioni - si legge nella circolare - saranno fornite con un successivo messaggio nel quale si indicheranno nel dettaglio le istruzioni da seguire per la presentazione telematica delle domande.
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