Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il Decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società. Le agevolazioni - si legge nel decreto - interessano i soggetti IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente anche tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali, che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative ammissibili. In questo caso, però, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati.
Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative consistono:
- per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
- per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.
Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese. Per garantire piena conformità con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le PMI innovative prevedono alcune differenze rispetto a quanto previsto per le startup, in particolare per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni. Il Ministero specifica nel decreto che le agevolazioni spettano se gli investitori rispettano alcune condizioni. Nello specifico, se ricevano e conservino: una certificazione della start up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite; e una copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Viceversa, il diritto all’agevolazione fiscale decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative o delle PMI innovative ammissibili;
- il recesso o l'esclusione degli investitori, oltre che la perdita dei requisiti.
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