Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 il Dpcm 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che stabilisce un'altra stretta sulle attività produttive a partire da lunedì 23 marzo. Il decreto stabilisce la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 contenente la lista delle attività essenziali con relativo codice Ateco. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e sentito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Non sono sospese, invece, le attività professionali, ferme restando le raccomandazioni di massima applicazione possibile del c.d. lavoro agile, di fruizione di periodi di ferie e congedi retribuiti, di sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione e di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Come stabilito dal decreto, invece, resta sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Inoltre, ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. Le attività produttive sospese potranno comunque proseguire la loro attività, ma solo in modalità smart working. Il decreto stabilisce poi lo stop agli spostamenti tra Comuni. È fatto divieto di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, perché è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Le disposizioni del presente provvedimento - si legge nel testo - producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Inoltre, si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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