La chiusura della partita Iva da parte di un’azienda non esclude il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione.In questo caso, l’onere di inviare la richiesta spetterà al liquidatore o all’ultimo amministratore, mentre quello di restituire le somme eccedenti resterà a carico dei soci. È una delle 28 risposte ai quesiti più frequenti (Faq) fornita il 17 novembre scorso dall’Agenzia delle Entrate in materia di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19, prevista dai commi 14 e 15 dell’art. 1 del Dl n. 41/2021. Il termine entro cui presentare la domanda, ricorda l’ente, è il prossimo 30 novembre: se il documento inviato contiene errori, si potrà procedere a un nuovo invio, a sostituzione del precedente, entro la data stabilita. Il modello presentato dovrà attestare il rispetto dei massimali fissati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” del 9 marzo 2020. Tra i vari temi trattati nelle faq, anche l’allocazione degli aiuti (con la possibilità di allocare l’intero importo), il superamento dei massimali (pari a 800 mila euro fino al 27 gennaio 2021) nonché l’omessa presentazione per l’impresa che non supera i limiti. Tutte le risposte fornite dell’Agenzia sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
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