Sono 13 i punti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo scorso tra Governo e le parti sociali, in attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. L'intesa va a dettagliare, nel perimetro delle norme nazionali, le modalità con cui contenere l’infezione sui luoghi di lavoro, la cui attività rimane consentita nel periodo fino al prossimo 25 marzo. Ad esempio, rendendo obbligatorio per le aziende l'adozione di tutte le precauzioni igieniche per i lavoratori presenti in sede, tra cui la fornitura di mezzi detergenti ideonei per l'igiene delle mani.
Le disposizioni di dettaglio riguardano:
- gli oneri informativi in capo ai titolari di imprese a favore dei dipendenti;
- le modalità di ingresso in azienda, tra le quali viene esplicitamente riconosciuta la facoltà di poter rilevare la temperatura corporea dei dipendenti;
- le modalità di accesso dei fornitori esterni, improntate a principi di minimizzazione dei contatti e di riserva di accessi dedicati;
- la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro, con esplicito rinvio alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- le precauzioni igieniche personali;
- i dispositivi di protezione individuale (mascherine guanti e soluzioni igienizzanti, la cui preparazione è possibile in loco secondo le procedure dell’OMS);
- la gestione degli spazi comuni;
- l’organizzazione aziendale, con specifico riferimento alla turnazione ed alle modalità di lavoro agile;
- la gestione di entrata e uscita dei dipendenti;
- gli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e la formazione, tutti improntati almeno al principio di minimizzazione;
- la gestione di una persona sintomatica in azienda;
- la sorveglianza sanitaria e le attività del medico competente e delle RLS/RLST.
Viene, inoltre, costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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