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Giovedì, 12 Marzo 2020 13:19

COVID-19: nuove restrizioni con il Dpcm 11 marzo 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.64 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in vigore dal 12 marzo sino al 25 marzo 2020. Il nuovo decreto prevede la chiusura, su tutto il territorio nazionale, di attività e servizi non essenziali. Sospese le attività commerciali al dettaglio; i mercati, indipendentemente dall’attività svolta, e le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). E, ancora, chiuse le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie) ad esclusione di mense e catering che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Consentita, invece, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento sia di trasporto. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, così come gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche quelle situate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali). Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali il decreto raccomanda alle imprese l'utilizzo del lavoro agile, che siano incentivati ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, e che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Alle aziende si chiede inoltre di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; oltre ad operazione di sanificazione dei luoghi di lavoro. Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Negli Allegati 1 e 2 del DPCM vengono elencate le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e quelle inerenti i servizi alla persona a cui non si applicano le restrizioni.

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