L’analisi delle mansioni deve essere effettuata dal datore dal punto di vista qualitativo. Nei giorni scorsi, è stata depositata la sentenza n.19725/2017 della Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte con la sentenza in parola, datata 21/06/2017, dichiaravano inammissibile il ricorso di un’azienda contro il superiore inquadramento ottenuto, giudizialmente, da alcuni suoi dipendenti. La decisione della Cassazione pone in evidenza due aspetti: il primo, relativo all’analisi delle mansioni svolte dal lavoratore, allorché le stesse non siano tutte inquadrate nello stesso livello professionale.
La Suprema Corte, ribadendo propri precedenti orientamenti, ha affermato che l’analisi delle mansioni deve essere effettuata dal punto di vista qualitativo, secondo il principio che le mansioni dove è richiesta una maggiore professionalità del dipendente, assumono maggior rilevanza (stabilendo l’inquadramento) rispetto a mansioni di contenuto professionale più basso, anche qualora queste ultime fossero prevalenti dal punto di vista meramente quantitativo (impegno orario). Il secondo aspetto è, invece, relativo al comportamento del datore di lavoro e cioè quello di aver adibito alcuni dipendenti a mansioni promiscue (in parte superiori) secondo uno schema di turnazione prestabilito, configurando così una “predeterminazione utilitaristica”, proprio questo secondo aspetto è qui d’interesse. I giudici pongono l’accento sul comportamento di parte datoriale, collegando ad un comportamento prettamente utilitaristico, e quindi, volto a trarre il maggior profitto un’accezione del tutto negativa.
Da tempo i Consulenti del Lavoro promuovono, nei confronti dei propri clienti, quei principi di correttezza nella gestione dei rapporti di lavoro che, è bene ricordarlo, sono un preciso obbligo di legge (art 1366 cc e 1375 cc su interpretazione ed esecuzione dei contratti secondo buona fede). Il comportamento secondo buona fede, oltre ad essere un obbligo di legge, è quello che, alla fine, risulta conveniente per il datore. Nella sentenza in commento è evidente che l’azienda abbia coperto dei posti vacanti (d’inquadramento superiore) con la turnazione “promiscua” di lavoratori inquadrati a livello inferiore, mentre avrebbe dovuto riconoscere, ad almeno parte dei lavoratori di livello inferiore, il superiore inquadramento, sin da subito, con oneri, che alla fine, si sarebbero rivelati sicuramente inferiori a quelli della soccombenza in giudizio.