Con il messaggio n. 2338/2018 del 13 giugno l'Inps fornisce nuovi chiarimenti - ad integrazione della circolare n. 60 del 29 marzo 2018 - in tema di CIG in deroga per le imprese che operano nelle aree di crisi complessa, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.
Nel messaggio l'Istituto specifica che la proroga in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017, può essere autorizzata dalle Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle stesse Regioni, per un periodo massimo di 12 mesi. Sulla base del decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 2018, in vigore dal 10 maggio 2018, sono da ritenere legittimi tutti quei decreti di autorizzazione adottati in continuità di decreti di concessione regionali i cui trattamenti hanno inizio nel corso dell'anno 2016 e durata con effetti nell'anno 2017. Inoltre, l'Istituto evidenzia che alla luce del dettato normativo introdotto dall'articolo 2 del decreto, non è più determinante la data di emanazione del provvedimento medesimo, bensì il periodo di concessione della prestazione di cassa integrazione in deroga. Pertanto, le Regioni possono concedere proroghe esclusivamente di provvedimenti i cui trattamenti hanno inizio nell’anno 2016 e durata con effetti per tutto il 2017, cosiddetti “decreti a cavallo”.
A far data dal 10 maggio, quindi, le Regioni non possono più emanare provvedimenti di autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIG in deroga aventi inizio e fine nell’anno 2017; resta altresì ferma la validità dei provvedimenti rientranti nella sopra esposta tipologia, emanati fino alla data del 9 maggio 2018, in vigenza della precedente disciplina normativa. Per concludere, il messaggio dell'Istituto chiarisce le nuove verifiche che sono tenute a fare le strutture territoriali dell'Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso in cui - si legge infine il messaggio - i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la struttura territoriale non potrà emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla competente Direzione regionale per i successivi adempimenti di competenza.
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