Come ormai noto con l’approvazione del Ddl 2853/2017, di conversione del DL 50/2017, è stata introdotta la nuova disciplina sulle prestazione occasionali ed è in particolare l’articolo 54 bis ad ammettere il ricorso a tali prestazioni "quando per ciascun prestatore, rapportato il numero degli utilizzatori o viceversa, l’importo del compenso non superi 5.000 euro oppure quando il prestatore non percepisca dallo stesso datore oltre 2.500 euro". Ad entrare nel dettaglio sulle modalità di utilizzo e sui divieti e limiti del “libretto famiglia” per le persone fisiche e del “contratto di prestazione occasionale” per tutti gli altri committenti è Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Braghin ricorda la procedura di registrazione sulla piattaforma Inps per datori di lavoro e lavoratori che possono anche farsi assistere dai Consulenti del Lavoro quali soggetti abilitati ai sensi della Legge 12/79. L’esperto invita a prestare attenzione alle nuove regole per la registrazione e alla comunicazione da effettuare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Non solo, ricorda Braghin, sono escluse dalla nuova disciplina le imprese con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato oltre che nel settore agricolo, edile e affini e negli appalti.
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