L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota n.103/17 evidenzia i profili dell’attività di vigilanza. In particolare afferma che, salvo le ipotesi di espressa delega da parte della A.G., l’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione della ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale. Ordinariamente invece, afferma l’INL, l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori - salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio - una verifica di carattere generale.
Qualora, in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, gli ispettori degli Istituti, dovranno interessare l’INL, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica.