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Giovedì, 10 Giugno 2021 11:36

Dichiarazione redditi 2021 e giorni di CIG, NASpI e disoccupazione agricola

Con la risoluzione n. 41/E del 4 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per i giorni di lavoro dipendente da indicare nella dichiarazione redditi 2021 che danno diritto alla relativa detrazione fiscale o al trattamento integrativo. L'Agenzia - si legge - ha ricevuto diverse richieste di chiarimento con riferimento alla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021, relativamente ai redditi 2020 e, nello specifico nel quadro C del Modello 730/2021 e del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche 2021, con riferimento al numero di giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente nel caso in cui l'Inps o altri Entri abbiano erogato indennità o somme quali, ad esempio, disoccupazione agricola, Cig, NASpI. A decorrere dal 1° luglio 2020, infatti il c.d. bonus IRPEF (80 euro mensili) è sostituito dal “trattamento integrativo” o un’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle modifiche operate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Conseguentemente è stato necessario suddividere i giorni lavorativi indicati nella CU/2021 (anno d’imposta 2020) in due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. In particolare, il documento specifica che:

  •     al punto 13 della CU/2021 si trovano indicati i giorni lavorativi del primo semestre 2020;
  •     nel punto 14 della CU/2021 si trovano indicati i giorni lavorativi del secondo semestre 2020.

La somma dei giorni - precisa l'Agenzia- non deve essere mai superiore a quanto indicato al punto 6 della stessa CU/2021 e, comunque, non superiore a 365. Tali giorni devono poi essere riportati anche nella dichiarazione dei redditi 2021, secondo le seguenti istruzioni:

  •     un numero di giorni riferito al primo semestre (01/01/2020 – 30/06/2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29/02/2020);
  •     un numero di giorni riferito al secondo semestre (1/07/2020 – 31/12/2020) non superiore a 184.

 

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