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Lunedì, 13 Gennaio 2020 13:01

Come funzionano i tirocini extracurriculari?

Nei tirocini extracurricolari alcuni adempimenti coincidono con quelli richiesti nei rapporti di lavoro, pur non configurandosi un rapporto di lavoro. Dopo la firma dell’apposita convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore e dopo la definizione del Piano Formativo Individuale (PFI), affinché il tirocinio abbia inizio è necessario che vengano rispettati alcuni passaggi. Il soggetto ospitante è tenuto a effettuare la comunicazione obbligatoria, in via anticipata, mediante la procedura telematica UniLav, nel rispetto delle medesime regole e modalità previste per la comunicazione di instaurazione di un rapporto di lavoro. Nella comunicazione relativa ai tirocini è presente un quadro ad hoc, all’interno del quale è necessario specificare i dati del soggetto promotore (la tipologia, il codice fiscale e la sua denominazione) e occorre indicare la tipologia del tirocinio. Trattandosi di rapporti a termine non è necessario effettuare alcuna comunicazione di cessazione a meno che la stessa non intervenga in anticipo. In base alla convenzione, l’obbligo assicurativo può essere posto in capo al soggetto promotore o al soggetto ospitante quindi, in base a quanto concordato, occorre assicurare il tirocinante all’INAIL. Il tirocinante deve essere provvisto di copertura assicurativa RC verso i terzi, che è normalmente a carico del soggetto promotore ma, se concordato nella convenzione, potrebbe essere anche posta in capo al soggetto ospitante. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché con la normativa relativa al diritto al lavoro dei disabili, ed è tenuto anche nei confronti dei tirocinanti a rispettare gli obblighi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alla sottoposizione dei tirocinanti all’eventuale sorveglianza sanitaria e visita medica preventiva. Il soggetto ospitante è obbligato a riconoscere al tirocinante un’indennità fissata nel minimo dalle Linee Guida in € 300 lordi mensili. L’indennità non è dovuta nel caso di tirocini in favore di lavoratori percettori di forme di sostegno al reddito. L’indennità percepita dal tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ed è, pertanto, soggetta alle imposte sul reddito previste per le persone fisiche. Il soggetto ospitante (sostituto d’imposta) è tenuto a predisporre il cedolino determinando imposta lorda, aliquote, detrazioni e Certificazione Unica entro le consuete scadenze. Info dai Consulenti del lavoro.