Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere favorevole sul provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, che disciplina la “lotteria degli scontrini” a partire dal prossimo 1° luglio. Autorizzando, così, il trattamento di dati previsto, l'Autorità ha ritenuto che le misure tecniche e organizzative, individuate nel provvedimento e nelle valutazioni di impatto effettuate dalle Agenzie, siano adeguate al rischio elevato che il concorso a premi comporta.
Particolare attenzione è stata posta dal Garante sull'utilizzo del codice lotteria in alternativa al codice fiscale del contribuente: una misura – si legge nel comunicato stampa dell’Authority – ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti. Il codice, infatti, consente di non ricondurre al singolo individuo le informazioni raccolte, se non ci sono informazioni aggiuntive, e di non fornire all'esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni non necessarie per partecipare al concorso (ad esempio quelle su sesso, data e luogo di nascita).
Il Garante illustra, poi, le modalità per partecipare alla lotteria. Il contribuente, al momento dell'acquisto, dovrà esibire all'esercente in formato cartaceo o elettronico il proprio codice, composto da otto caratteri alfanumerici e ottenuto utilizzando una funzione all'interno del "Portale Lotteria" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ogni consumatore potrà generare più codici, ugualmente validi ai fini del concorso. L'Agenzia delle Entrate estrapolerà i dati necessari dagli scontrini trasmessi dagli esercenti per inviarli al "Sistema lotteria" dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, a sua volta, convertirà in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini dei consumatori, che conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Dopo l’estrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà risalire all'identità del consumatore per comunicargli la vincita. Le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi mentre i dati – assicura il garante – potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l'identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell'acquisto. Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del "Portale Lotteria" per consultare scontrini e biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato. Fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie resteranno esclusi nella prima fase di applicazione del sistema.
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