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Venerdì, 27 Giugno 2025 15:34

Privacy: sanzione al datore per uso illecito dei post del lavoratore sui social

420mila euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a una società per aver usato in modo illecito i post diffusi dal lavoratore sui propri profili social, conversazioni su WhatsApp condivise da colleghi e messaggi privati su Messenger e inerenti al rapporto di lavoro. A stabilire l’illiceità del trattamento dei dati è il Garante della Privacy con provvedimento dello scorso 21 maggio, interpellato dalla lavoratrice licenziata dalla società che aveva usato i contenuti delle conversazioni per motivare le contestazioni disciplinari a suo carico. Secondo le conclusioni dell’Autorità, non rileva la difesa del datore di lavoro che riferiva di aver ricevuto da terzi stralci e contenuti dei messaggi e, dunque, di non aver avuto un “ruolo attivo” nella ricerca di informazioni. Alcune operazioni di trattamento – si legge nel provvedimento – risultano “non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali”. Legittima l’aspettativa di riservatezza da parte della dipendente “sui contenuti condivisi con una cerchia determinata di destinatari, tenuto conto che si trattava di una comunicazione avvenuta nell’ambito di una chat, su un gruppo chiuso di Facebook, con la conseguenza che l’utilizzo di tali contenuti da parte di un terzo avrebbe necessariamente richiesto l’effettuazione di un previo bilanciamento tra i diritti e gli interessi delle parti coinvolte”.  In linea generale – spiega il Garante – il titolare può utilizzare “i soli dati personali lecitamente raccolti, in forza di un’idonea base giuridica, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tenendo conto altresì del contesto in cui i dati sono stati raccolti”. In conclusione, i dati personali pubblicati sui social network o disponibili in rete “non possono essere utilizzati indiscriminatamente e a ogni fine, solo perché accessibili a un numero più o meno esteso di persone”. Pertanto, l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa, ha aggiunto il Garante.

 

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