A partire dallo scorso 20 febbraio e fino al 20 marzo 2017 sarà possibile presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per “sistemi di videosorveglianza”.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto, per l’anno 2016, un credito d’imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, che hanno sostenuto spese d’installazione di tali impianti su immobili non strumentali. Per gli immobili destinati promiscuamente all’attività di impresa e a residenza familiare, invece, il credito di imposta è ridotto del 50%. Sul credito d'imposta per le spese di vigilanza, il 14 febbraio è stato pubblicato un provvedimento dell'Agenzia con le istruzioni. In particolare, per poter fruire dell’agevolazione è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia e inviare la richiesta con il software “Creditovideosorverglianza” autonomamente o tramite intermediario (come i Consulenti del Lavoro).
Nella richiesta andranno indicati: il proprio codice fiscale, il codice fiscale del fornitore del bene o servizio la cui spesa da diritto al credito e i dati delle fatture (numero e data) relative ai beni e servizi acquistati, comprensivi dell’IVA. Occorre, inoltre, specificare se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente. Sarà consentita la presentazione di un’unica richiesta contenente i dati di tutte le spese effettuate nel 2016. Nel caso un soggetto presenti più istanze, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che sostituisce ed annulla le recedenti domande. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’AE. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura percentuale determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto. Tale misura sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’AE (entro il 31.3).