Lunedì, 11 Marzo 2019 12:43

Progetti di reinserimento per persone con disabilità

In arrivo nuovi sconti per agevolare i disabili al lavoro. Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro, o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Ad integrazione di queste regole, la Legge di bilancio 2019 ha disposto che al datore sia rimborsato dall’INAIL il 60% dellaretribuzione effettivamente corrisposta dal datore stesso alla persona con disabilità, qualora tale soggetto sia destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori e sono approvati dall’INAIL. Le misure si applicano, in assenza di specifiche limitazioni, a tutti i disabili da lavoro. Per tali si intendono tutti i soggetti che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, abbiano riportato una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che, indipendentemente dal grado della menomazione stessa, è causa di difficoltà motorie o sensoriali, di apprendimento e di relazione, tale da determinare problematiche di integrazione lavorativa nonché processi di svantaggio sociale o di emarginazione. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno. Qualora gli interventi individuati non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro(che si ritiene debba essere accertato con sentenza passata in giudicato), quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso. L’INAIL è intervenuto con la circolare n.6/19 per fornire istruzioni operative per l’applicazione. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.