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Lunedì, 16 Maggio 2022 15:54

Malattia del lavoratore domestico

Indennità di malattia riconosciuta da 8 a 15 giorni e conservazione del posto differenziata da 10 a 180 giorni, a seconda dell’anzianità di servizio. Sono queste le misure in caso di malattia dei soggetti occupati con contratto di lavoro domestico (colf, prestatori d’assistenza, baby sitter, giardinieri, ecc.). Il lavoratore interessato dovrà avvertire tempestivamente il datore, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa e dovrà far pervenire al datore il certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie, o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore. In caso di malattia o infortunio, al prestatore di lavoro spetterà la conservazione del posto per periodi diversificati in relazione all’anzianità di servizio:

  1. anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  2. anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
  3. anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Tali periodi saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. Durante i periodi sopra indicati decorre, in caso di malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai sopra citati punti 1, 2, 3 nella seguente misura:

  • fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
  • dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

La malattia in periodo di prova, o di preavviso ne sospende la decorrenza. Il contratto di lavoro prevede l’istituzione della Cassa Malattia Colf (Cas.sa.Colf) conlo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.